Si può applicare il BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE, aliquota 75% e relativa cessione del credito quando si RISTRUTTURA il BAGNO?
Non poche pubblicità sponsorizzano questa possibilità, a prescindere da qualsivoglia condizione:
“Devi Ristrutturare il Bagno?
Detrai il 75% del costo, grazie al BONUS
abbattimento barriere architettoniche
sconto 75
grazie ai contributi di Stato, oggi
detrai il 75%”
Oppure:
“Trasforma la vasca in doccia
ricevi subito il 75% di sconto grazie ai Bonus 2023 detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per trasformazione vasca da bagno in doccia – a filo pavimento -”
Ma è tutto vero? Quindi ristrutturando il bagno ho diritto al bonus 75% invece del 50%? Quindi esiste ancora lo sconto in fattura? Mettendo il piatto doccia a filo pavimento, detraggo il 75%?
SI e NO
- SI, perché la Legge di Bilancio 2023 (legge n.197/2022) estende al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021).
- SI, perché la Legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021), ha introdotto, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
- SI, ma solo nella condizione del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel dettaglio, in merito al bagno:
- Comma 4.1.6, art.4, Capo II, DM 236/89
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni
accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
– lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
– lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
– la dotazione di opportuni corrimani e di un campanello di emergenza posto in prossimita’ della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
- Comma 8.1.6, art.8, Capo IV, DM 236/89
Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacita’ motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l’accostamento laterale alla tazza w.c, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
– lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
– lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondita’ minima di 80 cm;
– lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
– i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
– i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in
particolare l’asse della tazza WC o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm. 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm. 45-50 dal calpestio.
Qualora l’asse della tazza – WC o bidet sia distanti piu’ di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
– la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
- NO, in tutti gli interventi di rifacimento bagno, ma solo in quelli ove vengono rispettati i requisiti indicati sopra.
- NO, per il solo fatto di mettere il piatto doccia a filo pavimento, così come indicato dalla Circolare n.3/E, del 02.03.2016, Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, in merito al piatto doccia a filo pavimento o alla sostituzione della vasca con doccia:
- Punto 1.6, Spese per Sostituzione Sanitari, pp.12-13
Si ritiene che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con box doccia non sia agevolabile come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche
Tutto questo cosa significa?
Significa che, la sola sostituzione della vasca con la doccia, o della doccia con nuova doccia, non rientra in nessuna delle agevolazioni previste.
Significa che, il rifacimento integrale (incluso l’impianto idrico-sanitario e impianto smaltimento liquidi) del bagno, beneficia sempre del Bonus Ristrutturazione 50%, fino al 31 dicembre 2024.
Significa che, il rifacimento integrale (incluso l’impianto idrico-sanitario e impianto smaltimento liquidi) del bagno, beneficia del Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche 75%, fino al 31 dicembre 2025, solo nei casi in cui siano rispettati i requisiti di accessibilità, adattabilità e visibilità previsti dal DM 236/89.
Significa che, la possibilità di beneficiare del Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche 75%, non è riservata solo alle condizioni di disabilità, ma a tutti i contribuenti italiani.
Per le condizioni di disabilità certificata, oltre a quanto indicato sopra, alcune regioni, tra cui la Lombardia, prevedono annualmente un contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Attenzione a quelle pubblicità che, anche vestita da informazione, propone modelli lontani dalla realtà.
Si tenga presente che, la responsabilità sull’utilizzo non corretto di un bonus fiscale, come evidenzia la circolare 30/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, ricade sempre sul beneficiario della detrazione (e non su chi esegue il lavoro e/o, su chi acquista il credito fiscale mediante lo sconto in fattura).
Nel caso di utilizzo di crediti inesistenti, oltre alla restituzione del beneficio non dovuto, viene applicata una sanzione dal 100% al 200% del credito. Oltre alla contestazione dell’art.483 del Codice di Procedura Penale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
“Il commento scherzoso di Brooke Shields sui suoi spot pubblicitari per una marca di blue jeans:
se i miei jeans potessero parlare, sarei rovinata”.
(B. Shields)
Ristrutturare il Bagno Chiavi in Mano Senza Pensieri All Inclusive
cristina ruggieri lavorgna & gianfranco scatigna architetti