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RISTRUTTURARE CASA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI con BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

01/07/2023

Si può applicare il BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE, aliquota 75% e relativa cessione del credito quando per la SOSTITUZIONE dei SERRAMENTI?

Come già indicato per la ristrutturazione del bagno, anche in questo caso, non poche pubblicità, come per i marinai il canto ammaliante delle sirene, sponsorizzano questa possibilità:

Cambia i tuoi serramenti

Eliminando le barriere architettoniche

Sconto in fattura del 75%

Oppure:

 

Ma è tutto vero? Quindi sostituendo i serramenti, ho diritto al bonus 75% invece del 50%? Quindi esiste ancora lo sconto in fattura?

SI e NO

  • SI, perché la Legge di Bilancio 2023 (legge n.197/2022) estende al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021).
  • SI, perché la Legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021), ha introdotto, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
  • SI, perché nella risposta 456/2022, l’Agenzia delle Entrate considera che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici esistenti” e che l’agevolazione spetta, solo nel caso di sostituzione degli infissi esistenti.
  • SI, ma solo nella condizione del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel dettaglio, in merito alla sostituzione di serramenti:

  • Comma 4.1.3, art.4, Capo II, DM 236/89

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno.

  • Comma 8.1.3, art.8, Capo IV, DM 236/89

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

  • NO, in tutti gli interventi di sostituzione serramenti, ma solo in quelli ove vengono rispettati i requisiti indicati sopra.
  • NO, per il solo fatto di sostituire gli infissi, così come indicato dalla Circolare n.17/E, del 26.06.2023, Agenzia delle Entrate, ma ai fini dell’accesso alla detrazione, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto già indicato, n. 236 del 14 giugno 1989, Ministero Lavori Pubblici.

Tutto questo cosa significa?

Significa che, fuori dalle formule tecniche o legislative, i paletti elencati non sono difficili da rispettare, per gran parte dei prodotti in commercio.

Significa che, la possibilità di beneficiare del Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche 75%, non è riservata solo alle condizioni di disabilità, ma a tutti i contribuenti italiani. Così come indicato dalla Circolare n.7/E, del 25.06.2021, Agenzia delle Entrate.

Significa che, l’opportunità è notevole, ma non mancano i dubbi sul fatto che questa interpretazione (In claris non fit interpretatio) che alcuni operatori commerciali hanno dato tramite offerte suadenti, possa essere forzata.

Significa che, la norma letteralmente lascia ampi spazi, ma alcune posizioni autorevoli sottolineano anche

la non conformità alle intenzioni del legislatore, trasformando nei fatti l’utilizzo esclusivo del bonus barriere architettoniche al 75%, come il bonus più conveniente per il consumatore (aliquota e sconto in fattura) per sostituire i propri serramenti, reintroducendo di fatto lo sconto in fattura per questi prodotti, addirittura aumentato al 75%!!!

 

Significa che, il bonus barriere architettoniche è nato come agevolazione residuale, da utilizzare per rendere più accessibili i nostri edifici, non come sconto da usare su larga scala, per tutte le ristrutturazioni.

Significa che, fino a quando il legislatore, attraverso il suo organo più autorevole in materia e cioè l’Agenzia delle Entrate, non chiarirà compiutamente i margini di applicazione del Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche 75%, è sconsigliato l’utilizzo di tale agevolazione fiscale.

Significa che, l’utilizzo illegittimo dei crediti di imposta da parte del contribuente (e non dell’azienda che applica lo sconto in fattura) ha conseguenze sanzionatorie gravi che possono portare a sanzioni fino al 200%, in merito alla modalità di individuazione del credito non spettante (sanzione pari al 30% del credito utilizzato) rispetto a quello inesistente (sanzione dal 100 al 200% del credito utilizzato).

Significa che, l’utilizzo illegittimo dei crediti di imposta da parte del contribuente (e non dell’azienda che applica lo sconto in fattura) ha conseguenze penali quali la reclusione, così come previsto dall’art.10 quarter del Dlgs 74/2000: da sei mesi a sei anni!!!

“(…) Le sirene videro il legno che s’accostava; e la voce canora spiegarono al canto: Vieni qui dunque, Ulisse (…) che udire tu possa la nostra canzone (…) e il cuore mi struggeva di brama (…) Solo oltre (…) e la voce delle Sirene più non si udiva, (…) i compagni me disciolsero pur dai legami (…) Ecco subito vidi un gran fumo, ed i flutti gonfiarsi (…) Pure, pel mio valore, la mia prudenza (…) anche di lì fuggimmo: ricordo che un dì sarà grato”.

(Omero)

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cristina ruggieri lavorgna & gianfranco scatigna architetti

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