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Bonus Fiscali per Ristrutturare Casa: stop ad uso improprio del Bonus 75% per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche

29/12/2023

Stretta sullo sconto in fattura per l’eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE:

Bagno e Serramenti Esterni SENZA BONUS

Arriva con la fine dell’anno 2023, il tanto atteso decreto salva-spese, che punta ad una formula selettiva dei Bonus Fiscali Edilizi.

Le limitazioni riguardano non l’oggetto dei lavori, ma i soggetti che eseguono gli interventi, con una forte stretta sul BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE.

La precedenti norme, Legge 234/2021 e Legge 197/2022,  ti consentivano di applicare la detrazione fiscale del 75% con possibilità di cessione del credito-sconto in fattura, per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del tuo bagno, nel rispetto del D.M. 236/89.

Come la ristrutturazione del bagno e la sostituzione dei serramenti esterni.

Il nuovo decreto tira una riga e riscrive le regole del bonus.

Gli interventi che hanno accesso alle agevolazioni sono limitati ai lavori aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

La cessione del credito/sconto in fattura dal 1° gennaio 2024, sarà consentita SOLO per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori ai 15mila €uro.

Sono escluse dal limite del reddito, le persone con disabilità.

Quindi, quali sono i Bonus Fiscali Edilizi per Ristrutturare il tuo Bagno dal 1° gennaio 2024?

BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%

Scadenza: 31.12.2024

Relativi alle OPERE e/o MODIFICHE necessarie per rinnovare, realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici.

Escluso tutto quanto attinente alla manutenzione ordinaria.

Esclusa la sola sostituzione della vasca con la doccia, come indicato dalla Circolare n.3/E, del 02.03.2016, Agenzia delle Entrate,  Punto 1.6, Spese per Sostituzione Sanitari, pp.12-13:

Si ritiene che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con box doccia non sia agevolabile

Usufruibile solo dalle persone fisiche titolari di diritto reale sull’unità immobiliare.

L’eventuale assenza di titolo abilitativo (pratica edilizia), come indicato dal GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA – art.1- comma 2 – DLgs 222/2016, deve ritenersi senza alcun effetto (risposta 383/2019 Agenzia delle Entrate) ai fini delle detrazioni previste dall’art 16 bis del TUIR. Fermo restando la redazione della Notifica Preliminare e della Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (entrambe previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011).

Detrazione IRPEF 50%, in 10 quote annuali, con massimo di spesa annuale per unità immobiliare di 96.000,00€.

Cedibilità del Credito non più possibile dal 17.02.2023.

BONUS MOBILI 50%

Scadenza: 31.12.2024

Interventi abbinati al Bonus Ristrutturazioni, finalizzati alla sostituzione di ARREDI ed ELETTRODOMESTICI.

Arredi nuovi come ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, tende e tendaggi nonché altri complementi di arredo

Elettrodomestici nuovi, di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Rimane invariata la detrazione IRPEF 50%, in 10 quote annuali, con massimo di spesa annuale per unità immobiliare di 8.000,00€ (sino al 31.12.2023) e 5.000,00€ (dal 01.01.2024 al 31.12.2024).

Cedibilità del Credito non possibile.

ECOBONUS 50%

Scadenza: 31.12.2024

Acquisto e posa in opera di FINESTRE e di SCHERMATURE SOLARI.

Usufruibile solo dalle persone fisiche e giuridiche titolari di diritto reale sull’unità immobiliare.

Rimane invariata la detrazione IRPEF 50%, in 10 quote annuali, con massimo di spesa per unità immobiliare di 120.000,00€ per le finestre e le schermature solari.

Cedibilità del Credito non più possibile dal 17.02.2023.

OBBLIGO di redazione da parte di PROFESSIONISTA ABILITATO dell’ASSEVERAZIONE delle SPESE.

BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

Scadenza: 31.12.2025

Interventi nella condizione del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Usufruibile solo dai condomini e dalle persone fisichecon redditi inferiori ai 15mila €uro o con disabilità.

Detrazione IRPEF 75%, in 5 quote annuali, con massimo di spesa per unità immobiliare di 50.000,00€ per gli edifici unifamiliari,  40.000,00€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e 30.000,00€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Cedibilità del Credito non possibile, fatto salvo condomini, persone fisichecon redditi inferiori ai 15mila €uro o con disabilità.

OBBLIGO di redazione da parte dei PROFESSIONISTI ABILITATI dell’ASSEVERAZIONE delle SPESE e CERTIFICATO di CONFORMITA’.

Usufruibile solo dai condomini e dalle persone fisichecon redditi inferiori ai 15mila €uro o con disabilità.

Detrazione IRPEF 75%, in 5 quote annuali, con massimo di spesa per unità immobiliare di 50.000,00€ per gli edifici unifamiliari,  40.000,00€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e 30.000,00€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Cedibilità del Credito non possibile, fatto salvo condomini, persone fisichecon redditi inferiori ai 15mila €uro o con disabilità.

STOP a CESSIONE del CREDITO/SCONTO in FATTURA

Con il Decreto Legge11 del 16 febbraio 2023, in vigore dal 17 febbraio 2023, “misure urgenti in materia di cessione de crediti di cui all’art. 121 del DL n°34 del 19 maggio 2020 (…)”, ed il nuovo Decreto Milleproroghe si stabilisce definitivamente lo:

1. STOP alla Vendita dei Crediti Fiscali da Bonus Edilizi;

2. STOP allo Sconto in Fattura.

Fatto salvo i casi indicati per il Bonus Barriere Architettoniche 75%.

L’ITER da COMPIERE RIMANE INVARIATO:

  1. VERIFICARE che gli INTERVENTI siano INCLUSI negli ELENCHI dell’Agenzia delle Entrate;
  2. SCEGLIERE IMPRESA in REGOLA con CONTRIBUTI (richiedere Documento Unico Regolarità Contributiva nonché Documento Unico Congruità Contributiva per importi superiori ai 70.000,00€, ma anche Certificato Camera Commercio con almeno 5 anni di attività nel codice Ateco coerente tra attività di impresa e credito ceduto, Certificato di Vigenza, Certificato Protesti e CR Banca d’Italia. Documentazione richiesta abitualmente da Cassa Depositi e Prestiti per verificare nella cessione dei crediti, affidabilità dell’impresa);
  3. INVIARE Comunicazioni ove obbligatorie: Notifica Preliminare, Cila-Scia-PdC, ENEA, Attestati di Conformità e Congruità;
  4. BONIFICO PARLANTE.

Naturalmente Massima ATTENZIONE

Eventuali inadempienze o false dichiarazioni, comportano per te conseguenze gravi, con sanzioni fino al 200%, in merito alla modalità di individuazione del credito non spettante (sanzione pari al 30% del credito utilizzato) rispetto a quello inesistente (sanzione dal 100 al 200% del credito utilizzato).

“Ci sono solo tre predatori che mettono paura all’uomo: lo squalo, un branco di lupi e il dipartimento delle tasse”.

(Sir C. J.C. Lyall)

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